I sacchetti disidratanti e il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR): una normativa ancora aperta a interpretazione

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è una normativa molto ampia, che nasce per regolare la gestione degli imballaggi nel loro complesso. Proprio per questa ampiezza, lascia inevitabilmente margini interpretativi su prodotti di nicchia che rappresentano una parte infinitesimale sul volume degli imballaggi presenti sul mercato. Tra questi figurano i sacchetti disidratanti (comunemente ricercati su internet come “sali disidratanti” o “sali antimuffa”).

I sacchetti disidratanti non sono imballaggi nel senso tradizionale del termine. A oggi, inoltre, non esiste una filiera di riciclo dedicata ai disidratanti (non giustificata dai quantitativi in gioco) né un sistema di etichettatura ecologica pensato per questi prodotti. Questi elementi portano a ritenere che i sacchetti disidratanti possano restare fuori dall’ambito di applicazione del PPWR.

Per avere un quadro definitivo, Levosil ha richiesto un parere diretto alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. In attesa di una risposta ufficiale, la posizione attuale è la seguente: i sacchetti disidratanti non sarebbero soggetti al PPWR. Restano comunque già conformi alla parte del regolamento attualmente in vigore, in particolare alle prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5.

Cosa prevede in generale il Regolamento (UE) 2025/40

Il PPWR è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Si applica in via generale ma non integrale dal 12 agosto 2026 e sostituisce la direttiva 94/62/CE. Lo scopo principale del Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) è ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio promuovendo un’economia circolare.

La linea Levodry (cloruro di calcio) seguirebbe in ogni caso regole diverse a fine vita: il rifiuto esausto rientra nella disciplina generale dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE), non nelle filiere dei rifiuti di imballaggio. Il sacchetto Levodry rispetta comunque le prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5, applicabili indipendentemente dall’esito della classificazione.

Quando il sacchetto disidratante NON è imballaggio

Se il sacchetto è inserito stabilmente all’interno di un prodotto come sua parte integrante per tutto il ciclo di vita — ad esempio alloggiato in modo permanente in un’apparecchiatura o in una lampada — non è considerato imballaggio (art. 3, punto 1, lettera a, e considerando 13). In questa configurazione il PPWR non si applica in alcun caso.

Le scadenze principali del PPWR

  • 11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento.
  • 12 agosto 2026: applicazione generale; limiti PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti (art. 5, par. 5).
  • 1° gennaio 2028: adozione degli atti delegati su criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di riciclabilità.
  • 12 agosto 2028: etichettatura armonizzata sulla composizione dei materiali.
  • 1° gennaio 2030: obbligo di riciclabilità in classe A, B o C; contenuto minimo riciclato nelle parti di plastica; riduzione al minimo di peso e volume.

Levosil è già conforme all’articolo 5 del PPWR

A prescindere dall’esito della classificazione, Levosil conferma la conformità di tutti i propri sacchetti disidratanti alle prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5:

  • la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente è inferiore a 100 mg/kg (100 ppm);
  • tutti i prodotti sono privi di PFAS: i limiti applicabili dal 12 agosto 2026 sono già rispettati per tutte le applicazioni;
  • tutti i prodotti non contengono bisfenolo A (BPA);
  • Levosil non impiega gel di silice con indicatore al cloruro di cobalto.

Il dimensionamento dei sacchetti Levosil è inoltre ottimizzato secondo le norme DIN 55473 e DIN 55474: la quantità di disidratante è calcolata sul fabbisogno effettivo di adsorbimento, senza eccedenze — un approccio comunque coerente con il principio di riduzione al minimo dell’imballaggio (art. 10).

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