Perché le norme di settore sono fondamentali per clienti?

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Come si determina la capacità di adsorbimento di un disidratante?

La capacità di adsorbimento di un disidratante si determina in laboratorio, esponendo il materiale ad aria con temperatura e umidità relativa controllate e misurando quanta acqua trattiene fino all’equilibrio. Il risultato dipende sempre dalle condizioni di prova: lo stesso prodotto assorbe quantità molto diverse di umidità a seconda del clima a cui è esposto. Per questo le norme DIN 55473 e MIL-D-3464E fissano condizioni di prova standard, che permettono di confrontare i sacchetti disidratanti (amichevolmente chiamati anche “sali disidratanti”, “sali essiccanti” o “sali antimuffa”) su una base unica e uguale per tutti i produttori.

Perché le norme di settore sono importanti per i clienti?

I sacchetti disidratanti che si usano negli imballaggi (nelle scatole, per intenderci) vengono prodotti utilizzando generalmente tre disidratanti:

  • Gel di silice: disidratante di sintesi, il più utilizzato nelle applicazioni farmaceutiche e alimentari.
  • Argilla attivata (definita a volte anche “argilla espansa”, ma non c’entra niente): disidratante naturale, adatto alla maggior parte delle applicazioni industriali.
  • Setacci molecolari: zeoliti con porosità calibrata, per applicazioni che richiedono un adsorbimento selettivo solo sull’umidità o la capacità di rimuovere l’umidità anche ad alte temperature (anche a questo prodotto sarà bene dedicare un documento di approfondimento, perché è poco diffuso e poco conosciuto).

Come vedremo, la capacità di tutti i disidratanti varia in funzione delle condizioni di temperatura e umidità relativa in cui vengono utilizzati ed è per questo che negli anni sono state create normative tecniche per regolarne l’uso, la produzione e le modalità di test. Le normative emesse negli anni sono un utile strumento per il cliente, in quanto gli permettono, in un panorama in cui le dichiarazioni mirabolanti sulle proprietà dei disidratanti sono la norma, di capire esattamente come valutare i vari prodotti.

La norma più attiva ad oggi è la DIN 55473.

La capacità dipende dalle condizioni di prova

Un disidratante non ha una capacità di assorbimento “assoluta”. La quantità di acqua che riesce a trattenere all’equilibrio dipende da due variabili: la temperatura e l’umidità relativa dell’aria a cui è esposto. 

In realtà interviene anche la pressione atmosferica, ma nelle condizioni normali di utilizzo il suo effetto è trascurabile.

Più alta è l’umidità relativa, più acqua il materiale adsorbe. La temperatura agisce in due direzioni: fa aumentare la capacità del disidratante ma, man mano che ci si avvicina alla temperatura di rigenerazione del materiale, inizia a far rilasciare l’umidità nell’ambiente e dunque ne diminuisce la capacità, fino ad annullarla totalmente.

Esempio: 100 g di gel di silice in due climi diversi

  • 23 °C e 40% di umidità relativa, 100 g di gel di silice adsorbono circa 24 g di vapore acqueo (valore tipico).
  • 23 °C e 80% di umidità relativa, gli stessi 100 g adsorbono circa 35 g (valore tipico).

Stesso prodotto, stessa quantità: Un dato di capacità senza indicazione di temperatura e umidità relativa, preso da solo, non ha alcun significato.

Nella pratica, se un produttore vi dice che il suo disidratante “assorbe di più” perché raggiunge valori più elevati, è molto probabile che il test sia stato eseguito a un’umidità relativa più alta.

In altre parole: il numero è corretto.
Ma il contesto cambia completamente il suo significato.

La norma è una garanzia per il cliente

Le norme fissano esattamente le condizioni di prova, in modo che i prodotti possano essere confrontati su una base unica.

La DIN 55473, ad esempio, definisce l’unità disidratante (DIN Unit) come la quantità di materiale che, in equilibrio con aria a circa 23 °C, adsorbe:

  • almeno 3,0 g di vapore acqueo al 20% di umidità relativa
  • almeno 6,0 g al 40%

Due sacchetti dichiarati “da 1 unità” secondo questa norma garantiscono quindi una prestazione minima identica, indipendentemente dal produttore o dal materiale disidratante.

La norma DIN stabilisce anche le modalità in cui i sacchetti disidratanti vanno imballati: altro argomento che tratteremo separatamente per approfondirlo come si deve. Iniziamo però a dire che Levosil consegna i suoi prodotti imballati in HDPE per evitare che si saturino parzialmente prima dell’uso, cosa che ne farebbe diminuire la capacità disidratante. Spesso ci si concentra sui numeri della performance, ma si trascura di considerare come mantenere questa performance nel tempo.Levosil sui suoi prodotti garantisce una shelf life di due anni.

Perché si testa a 23 °C e 40% di umidità relativa

Le condizioni di prova a bassa umidità relativa non sono una scelta arbitraria: misurano l’acqua realmente trattenuta.

L’umidità adsorbita al 20-40% di umidità relativa è legata stabilmente nella porosità più fine del granulo e non viene rilasciata nell’imballaggio. Al contrario, l’acqua assorbita in un test all’80% di umidità relativa è in parte trattenuta debolmente, per condensazione capillare nei pori più grandi: se l’umidità relativa dell’ambiente si abbassa, quella quota extra viene facilmente rilasciata.

Un valore misurato all’80% di umidità relativa è quindi un dato bello da vedere, ma non rappresenta la protezione reale che il disidratante offre dentro l’imballaggio. Prima di confrontare due schede tecniche, verificate sempre che le condizioni di prova siano dichiarate e identiche.

Vale anche la pena ricordare che, se l’umidità relativa all’interno di un imballaggio arriva all’80%, il problema non è più la differenza tra 24 g e 35 g di capacità.
A quel punto, il problema è l’imballaggio.

In pratica: attenzione ai numeri

Un valore misurato ad alta umidità relativa è:

  • tecnicamente corretto
  • ma poco rappresentativo dell’utilizzo reale

È un dato che colpisce.

Ma non descrive la protezione effettiva che il disidratante può garantire all’interno dell’imballaggio.

Prima di confrontare due schede tecniche, è sempre necessario verificare che le condizioni di prova siano dichiarate e identiche.

E i disidratanti per container al cloruro di calcio?

Lo stesso principio vale per i sacchetti disidratanti al cloruro di calcio utilizzati all’interno dei container per il trasporto marittimo. Anche in questo caso circolano sul web dichiarazioni fantasiose ed ottimistiche, che vanno analizzate per essere comprese appieno. Da notare che il proliferare di produttori “ottimisti” sulla performance del loro prodotto è stato ampiamente incentivato dalla mancanza di una norma di settore per questi materiali.

Dedicheremo a questo tema una documentazione specifica.


Se volete capirci qualcosa: 0039 011 96 43 430 — info@levosil.com

Dimetil Fumarato (DMF)

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I sacchetti disidratanti Levosil non contengono Dimetilfumarato (DMF)

In breve: tutti i disidratanti prodotti da Levosil S.p.A. (sacchetti di gel di silice, argilla, setacci molecolari, carbone attivo, Levodry Gel a base di cloruro di calcio, Micro Bag e sacchetti per container) sono esenti da Dimetilfumarato (DMF) e da qualunque biocida. L’assenza è verificata mediante analisi di laboratorio secondo la Decisione Europea C(2009) 1723 del 17/03/2009.


Cos’è il Dimetilfumarato (DMF)

Il Dimetilfumarato è l’estere metilico dell’acido fumarico (CAS 624-49-7, EINECS 210-849-0). È stato utilizzato come biocida antimuffa nella produzione, stoccaggio e trasporto di mobili, calzature e pelletteria, tipicamente sotto forma di piccoli sacchetti permeabili inseriti dentro il prodotto o nell’imballo.

Il DMF è un sensibilizzante cutaneo molto potente: concentrazioni anche dell’ordine di 1 ppm possono provocare dermatiti allergiche, eczemi estesi, ustioni chimiche e, in alcuni casi, difficoltà respiratorie.


Perché il DMF è vietato in Europa

Tra il 2006 e il 2008 si è verificata in Europa (prima Finlandia, poi Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio) un’epidemia di dermatiti gravi causate da divani e scarpe di importazione — il cosiddetto caso “poison chair” / “toxic sofa”. Le analisi individuarono come responsabile il Dimetilfumarato contenuto in sacchetti antimuffa inseriti nei mobili e negli imballi durante il trasporto marittimo dall’Asia. Il problema è che in questa fase si sono confusi e sacchetti di disidratanti (sali disidratanti) con sacchetti che contenevano, evidentemente qualche supporto sul quale era stato fissato il DMF.

Questo erronea valutazione ha scatenato una “caccia alle streghe” contro i sacchetti disidratanti che, come vedremo, in realtà non hanno nulla a che fare con sostanze tossiche, ma anzi avevano probabilemnete rimosse un po’ dall’ambiete.

In risposta, l’Unione Europea ha adottato:

  • Decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009, in vigore dal 1° maggio 2009, che vieta l’immissione sul mercato UE di prodotti contenenti DMF (soglia: 0,1 mg/kg).
  • Regolamento (UE) 412/2012, che ha inserito il divieto nella voce 61 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH, rendendo la restrizione permanente.
  • Copertura del Regolamento Biocidi (BPR, UE 528/2012): il DMF non è approvato come principio attivo biocida per queste applicazioni.

Da allora l’uso del DMF in articoli di consumo destinati al mercato europeo è vietato.


Perché a volte il DMF veniva trovato nei sacchetti disidratanti

Durante il periodo dell’emergenza, arrivarono in Europa container in cui i mobili o le calzature erano stati protetti con sacchetti di DMF (biocida antimuffa) affiancati o mescolati ai sacchetti disidratanti (gel di silice o argilla). Il DMF, essendo un composto organico volatile (COV) con tensione di vapore significativa, sublima a temperatura ambiente e satura l’atmosfera all’interno del container.

Poiché i disidratanti sono adsorbenti non selettivi, oltre all’umidità hanno inevitabilmente adsorbito anche il DMF presente nell’aria. Quando i sacchetti disidratanti sono stati analizzati al momento dell’apertura dei container, il DMF è stato ritrovato al loro interno.

Questo ha generato un fraintendimento diffuso: si è pensato che fossero i disidratanti a emettere il DMF, mentre in realtà lo avevano assorbito dall’ambiente contaminato da altri sacchetti biocidi. La direzione del trasferimento era esattamente opposta a quella supposta.

Sali Antimuffa: il fatto che erroneamente i sacchetti disidratanti vengano anche chiamati “sali antimuffa” ha creato un ulteriore livello di confusione in un mercato già abbastanza confuso sull’argomento. Per chiarirvi le idee su questo punto abbiamo creato un’informativa ad hoc: Sali o Disidratanti?


Levosil non ha mai utilizzato Dimetilfumarato

Levosil è produttore italiano di disidratanti dal 1964, con stabilimento a Chiusa di San Michele (Torino) e certificazioni ISO 9001 e ISO 15378 (packaging farmaceutico). La nostra posizione è chiara e documentata:

  • Non aggiungiamo DMF né altri fungicidi alle materie prime utilizzate nel nostro processo produttivo.
  • I nostri fornitori dichiarano l’assenza di DMF dalle materie prime (gel di silice, argilla, setacci molecolari, cloruro di calcio, carbone attivo).
  • Abbiamo verificato l’assenza di DMF tramite analisi di laboratorio secondo la Decisione Europea C(2009) 1723.
  • La dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta e viene aggiornata periodicamente.

Non ci sarebbe alcuna ragione tecnica per aggiungere un biocida a un disidratante: il problema dell’umidità si risolve rimuovendo l’umidità stessa, non introducendo veleni.


Come funzionano realmente i disidratanti: adsorbimento, non emissione

Un aspetto fondamentale, spesso frainteso: i disidratanti non emettono gas, sostanze chimiche o vapori nell’ambiente in cui sono collocati. Fanno l’esatto opposto.

I materiali disidratanti utilizzati da Levosil funzionano tutti per adsorbimento fisico o assorbimento chimico dell’acqua:

  • Gel di silice — le molecole d’acqua vengono trattenute nella porosità interna del granulo per forze fisiche (adsorbimento).
  • Argilla attivata (bentonite/montmorillonite) — meccanismo analogo, con affinità per l’acqua a bassa umidità relativa.
  • Setacci molecolari — zeoliti sintetiche con pori calibrati che catturano selettivamente le molecole d’acqua.
  • Cloruro di calcio (Levodry Gel) — assorbe l’umidità per deliquescenza, trasformandosi in soluzione salina trattenuta all’interno del sacchetto.
  • Carbone attivo — trattiene per adsorbimento anche COV e odori.

In tutti i casi, il sacchetto disidratante cattura molecole dall’aria e le trattiene. Non rilascia sostanze. Riduce l’umidità relativa dell’aria confinata e previene condensa, muffe, corrosione e degrado dei prodotti imballati senza bisogno di alcun biocida o additivo chimico.

Un disidratante correttamente dimensionato e utilizzato risolve il problema dell’umidità senza introdurre alcun rischio chimico per le merci, per gli operatori o per il consumatore finale.


FAQ

I sacchetti disidratanti Levosil sono sicuri per prodotti a contatto con la pelle o con alimenti?

Sì. Le nostre linee produttive includono sacchetti conformi ai requisiti per uso farmaceutico (ISO 15378) e per contatto indiretto con alimenti. Sono esenti da DMF, biocidi, fungicidi, allergeni dell’Allegato II Reg. 1169/2011, OGM, PFAS, ftalati e sostanze SVHC del REACH.

Posso ricevere una dichiarazione scritta di assenza di DMF?

Sì. Levosil rilascia su richiesta la Dichiarazione di conformità alla Decisione Europea C(2009) 1723 e al Regolamento Biocidi (UE) 528/2012, che attesta l’assenza di Dimetilfumarato in tutti i dispositivi e materiali disidratanti forniti.

Se un sacchetto disidratante Levosil viene messo in un ambiente già contaminato da DMF, cosa succede?

Il sacchetto, essendo un adsorbente non selettivo, può catturare parte del DMF presente nell’atmosfera insieme al vapore acqueo. Per questo motivo Levosil declina responsabilità quando i propri prodotti vengono impiegati a contatto con materiali già trattati con DMF o altri fungicidi da terzi.

Il DMF (Dimetilfumarato) è la stessa cosa del DMF (Dimetilformammide)?

No. Sono due sostanze chimiche diverse, spesso confuse per l’omonimia dell’acronimo. Dimetilfumarato = biocida vietato in UE. Dimetilformammide = solvente industriale, non vietato ma soggetto a limiti di esposizione professionale.


Riferimenti normativi e fonti istituzionali

Per approfondire il quadro normativo e la storia del divieto europeo sul Dimetilfumarato:

Normativa europea

  • Decisione della Commissione 2009/251/CE del 17 marzo 2009 — che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi sul mercato prodotti contenenti il biocida Dimetilfumarato. eur-lex.europa.eu — 32009D0251
  • Regolamento (UE) n. 412/2012 del 15 maggio 2012 — che aggiunge la voce 61 all’Allegato XVII del REACH, rendendo permanente il divieto di DMF in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg. eur-lex.europa.eu — 32012R0412
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. eur-lex.europa.eu — 32006R1907
  • Regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi (BPR) — quadro europeo sull’immissione sul mercato e uso dei biocidi. eur-lex.europa.eu — 32012R0528
  • Comunicato stampa Commissione Europea IP/09/190 — annuncio del divieto UE del DMF nei prodotti di consumo (gennaio 2009). ec.europa.eu — press corner

Agenzie europee

Autorità italiane


Puoi contattarci adesso per maggiori informazioni: 0039 011 96 43 430 — info@levosil.com

I sacchetti disidratanti e il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR): una normativa ancora aperta a interpretazione

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è una normativa molto ampia, che nasce per regolare la gestione degli imballaggi nel loro complesso. Proprio per questa ampiezza, lascia inevitabilmente margini interpretativi su prodotti di nicchia che rappresentano una parte infinitesimale sul volume degli imballaggi presenti sul mercato. Tra questi figurano i sacchetti disidratanti (comunemente ricercati su internet come “sali disidratanti” o “sali antimuffa”).

I sacchetti disidratanti non sono imballaggi nel senso tradizionale del termine. A oggi, inoltre, non esiste una filiera di riciclo dedicata ai disidratanti (non giustificata dai quantitativi in gioco) né un sistema di etichettatura ecologica pensato per questi prodotti. Questi elementi portano a ritenere che i sacchetti disidratanti possano restare fuori dall’ambito di applicazione del PPWR.

Per avere un quadro definitivo, Levosil ha richiesto un parere diretto alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. In attesa di una risposta ufficiale, la posizione attuale è la seguente: i sacchetti disidratanti non sarebbero soggetti al PPWR. Restano comunque già conformi alla parte del regolamento attualmente in vigore, in particolare alle prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5.

Cosa prevede in generale il Regolamento (UE) 2025/40

Il PPWR è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Si applica in via generale ma non integrale dal 12 agosto 2026 e sostituisce la direttiva 94/62/CE. Lo scopo principale del Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) è ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio promuovendo un’economia circolare.

La linea Levodry (cloruro di calcio) seguirebbe in ogni caso regole diverse a fine vita: il rifiuto esausto rientra nella disciplina generale dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE), non nelle filiere dei rifiuti di imballaggio. Il sacchetto Levodry rispetta comunque le prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5, applicabili indipendentemente dall’esito della classificazione.

Quando il sacchetto disidratante NON è imballaggio

Se il sacchetto è inserito stabilmente all’interno di un prodotto come sua parte integrante per tutto il ciclo di vita — ad esempio alloggiato in modo permanente in un’apparecchiatura o in una lampada — non è considerato imballaggio (art. 3, punto 1, lettera a, e considerando 13). In questa configurazione il PPWR non si applica in alcun caso.

Le scadenze principali del PPWR

  • 11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento.
  • 12 agosto 2026: applicazione generale; limiti PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti (art. 5, par. 5).
  • 1° gennaio 2028: adozione degli atti delegati su criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di riciclabilità.
  • 12 agosto 2028: etichettatura armonizzata sulla composizione dei materiali.
  • 1° gennaio 2030: obbligo di riciclabilità in classe A, B o C; contenuto minimo riciclato nelle parti di plastica; riduzione al minimo di peso e volume.

Levosil è già conforme all’articolo 5 del PPWR

A prescindere dall’esito della classificazione, Levosil conferma la conformità di tutti i propri sacchetti disidratanti alle prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5:

  • la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente è inferiore a 100 mg/kg (100 ppm);
  • tutti i prodotti sono privi di PFAS: i limiti applicabili dal 12 agosto 2026 sono già rispettati per tutte le applicazioni;
  • tutti i prodotti non contengono bisfenolo A (BPA);
  • Levosil non impiega gel di silice con indicatore al cloruro di cobalto.

Il dimensionamento dei sacchetti Levosil è inoltre ottimizzato secondo le norme DIN 55473 e DIN 55474: la quantità di disidratante è calcolata sul fabbisogno effettivo di adsorbimento, senza eccedenze — un approccio comunque coerente con il principio di riduzione al minimo dell’imballaggio (art. 10).

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UFI obbligatorio il Levodry Gel è già a norma

La normativa europea sui prodotti chimici ha introdotto l’obbligo del codice UFI anche per i sacchetti essiccanti contenenti sali disidratanti e sali essiccanti. Questo significa che tutti i prodotti a base di sali utilizzati per il controllo dell’umidità devono essere correttamente etichettati per essere conformi alla normativa vigente. In questo contesto, LevoDry Gel rappresenta già una soluzione a norma, garantendo sicurezza, tracciabilità e piena conformità per applicazioni industriali e logistiche.

Che cos’è l’UFI e a cosa serve

L’UFI (Unique Formula Identifier, Identificatore Unico di Formula) è un codice alfanumerico unico, composto da 16 caratteri, che deve essere stampato sul prodotto e sull’etichetta dello stesso. La sua funzione è legata alla sicurezza sanitaria: collega in modo inequivocabile le informazioni sulla composizione di una miscela a uno specifico prodotto immesso sul mercato. In caso di esposizione accidentale, permette ai centri antiveleni di risalire rapidamente alle informazioni sulla composizione e sulla tossicologia della miscela, consultando il database europeo che associa a ogni codice UFI le informazioni notificate tramite ECHA.

Chi conserva il database degli UFI?

L’UFI non esiste da solo: è collegato a una notifica PCN (Poison Centre Notification). ECHA mette a disposizione un portale centralizzato (ECHA submission portal) per la notifica ai centri antiveleni. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è l’organismo designato a ricevere le informazioni, compresa la composizione chimica, relative alle miscele classificate pericolose. Tali informazioni costituiscono l’Archivio dei Preparati Pericolosi (APP), consultabile dai Centri Antiveleni in caso di emergenza.

L’UFI si riferisce a un solo prodotto ed è “personale”

Ogni codice UFI è personale e non trasferibile: essendo costruito sulla base della partita IVA dell’azienda che immette il prodotto sul mercato e di uno specifico numero di formulazione, collega in modo inequivocabile una determinata miscela al suo responsabile. Prodotti con composizione diversa hanno UFI diversi, e a ogni variazione della formula corrisponde un nuovo codice. Va sottolineato, però, che dal codice non è possibile risalire alla composizione della miscela né ad altri dati riservati: l’UFI non è decodificabile e le informazioni ad esso associate sono contenute in un database consultabile esclusivamente dai centri antiveleni e dalle strutture sanitarie, in caso di emergenza. Per questo la sua presenza in etichetta non espone in alcun modo i rivenditori né chi commercializza il prodotto, ma rappresenta unicamente una garanzia di sicurezza e conformità.

Leggi di riferimento e obblighi per chi immette il prodotto sul mercato

L’UFI nasce dal Regolamento UE 542/2017, che è confluito nell’Allegato VIII del Regolamento CLP 1272/2008. Non si tratta di un’opzione, ma di un obbligo di legge: le aziende che immettono miscele pericolose sul mercato devono trasmettere le informazioni necessarie agli organismi nazionali competenti, affinché i centri antiveleno possano fornire rapidamente consulenza medica in caso di emergenza. I soggetti obbligati sono gli importatori e gli utilizzatori a valle che, nell’esercizio di attività industriali e professionali, immettono sul mercato miscele pericolose per la salute. Il mancato rispetto dell’obbligo può comportare il ritiro dei prodotti dal mercato e sanzioni economiche.

Da quando è obbligatorio riportarlo sul prodotto

La scadenza definitiva è ormai trascorsa: dal 1° gennaio 2025 l’UFI in etichetta è obbligatorio per tutte le miscele pericolose commercializzate nello Spazio Economico Europeo, senza eccezioni. L’obbligo si applica anche alle miscele già immesse sul mercato prima di tale data. Dunque il consiglio è quello di verificare immediatamente con il vostro fornitore (a meno che non si tratti di Levosil) se ha provveduto a registrare i prodotti etichettati l’ECHA, e se ha già provveduto a aggiornare le etichette del prodotto, come richiesto dalla legge.

Il caso dei disidratanti al cloruro di calcio

La classificazione del cloruro di calcio, componente principale di tutti i disidratanti impiegati per la protezione dei container, Levodry Gel compreso, è la ragione per cui sull’etichetta e sul prodotto stesso vengono stampati il simbolo di irritante e le informazioni richieste dalla legge. In condizioni di uso normale non è previsto alcun contatto tra chi utilizza il sacchetto disidratante e il cloruro di calcio contenuto al suo interno; ciò tuttavia non esonera il produttore e chi immette il prodotto sul mercato dall’obbligo di segnalare la presenza di una sostanza potenzialmente irritante all’interno della confezione.

I sacchetti disidratanti a base di cloruro di calcio, come il Levodry Gel, che ne contiene tra il 60% e il 90%, sono classificati come irritanti (irritazione oculare categoria 2, H319 – “Provoca grave irritazione oculare”) ai sensi del Regolamento CLP. Rientrano quindi a pieno titolo tra le miscele pericolose soggette all’obbligo. Per questo devono essere notificati tramite il portale PCN di ECHA e, per l’Italia, registrati presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Solo a seguito di questa registrazione il codice UFI viene generato, validato e apposto sul prodotto. Eseguite queste formalità e poi possibile immettere sul mercato il prodotto.

Un prodotto che richieda una classificazione di pericolo non può essere messo sul mercato, se non è stata eseguita la registrazione del numero UFI.

Sicurezza del prodotto

Fondamentale comprendere che nel caso del Levodry Gel il cloruro di calcio è contenuto all’interno di una barriera funzionale e dunque nelle normali operazioni di lavoro non è prevedibile che l’utilizzatore venga a contatto diretto con il cloruro di calcio. Ciò nonostante per legge è obbligatorio etichettare il prodotto e registrare il numero UFI presso l’autorità competente come precauzione, in caso di non corretto uso o di una fuoriuscita del cloruro di calcio in caso di rottura dell’involucro esterno.

Dove va riportato il codice: etichetta e prodotto

L’UFI deve essere fisicamente presente sul prodotto e sulla sua etichetta, stampato o apposto in modo visibile, leggibile e indelebile, preceduto dalla sigla “UFI”, che non va tradotta nelle diverse lingue.

Levosil ha già fatto tutto

Il Levodry Gel dispone del proprio codice regolarmente riportato nella Scheda di Dati di Sicurezza e apposto sull’etichetta del prodotto, in piena conformità al Regolamento CLP e al suo Allegato VIII. La notifica ai centri antiveleni è stata effettuata e i riferimenti di emergenza sono indicati in tutte le versioni linguistiche della scheda. Scegliere Levosil significa acquistare prodotti già a norma, senza rischi di non conformità per chi li rivende o li immette a sua volta sul mercato europeo.

Vi aspettiamo a CPHl Milano 6/10/2026

🇮🇹 Italiano

Levosil sarà presente come espositore a CPHI Milano, in programma a Fiera Milano dal 6 all’8 ottobre 2026. Sarà un piacere accogliervi presso il nostro stand 11K49. In occasione della fiera, Levosil presenterà la propria linea di sacchetti disidratanti sviluppati espressamente per applicazioni farmaceutiche. Tra questi, i sacchetti per la protezione degli API farmaceutici in confezionamento sfuso e l’intera gamma di bustine essiccanti Micro Bag, progettata per l’uso a diretto contatto all’interno del packaging farmaceutico e nutraceutico. Levosil è certificata ISO 15378, lo standard internazionale per i materiali di imballaggio primario destinati ai medicinali. Inoltre, opera come produttore MOCA registrato presso l’ASL locale come richiesti per legge.


🇬🇧 English

Levosil will be exhibiting at CPHI Milan, taking place at Fiera Milano from October 6 to 8, 2026. We will be pleased to welcome you at our stand 11K49. At the trade fair, Levosil will present its range of desiccant sachets developed specifically for pharmaceutical applications. These include sachets for protecting pharmaceutical APIs in bulk packaging and the full Micro Bag range of desiccant sachets, designed for direct contact use inside pharmaceutical and nutraceutical packaging. Levosil is certified to ISO 15378, the international standard for primary packaging materials for medicinal products. In addition, it operates as a MOCA producer registered with the local health authority, supporting the use of its products in direct contact with medicines and food.


🇫🇷 Français

Levosil sera exposant à CPHI Milan, qui se tiendra à Fiera Milano du 6 au 8 octobre 2026. Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand 11K49. À l’occasion du salon, Levosil présentera sa gamme de sachets déshydratants développés spécifiquement pour les applications pharmaceutiques. Parmi eux, des sachets destinés à la protection des API pharmaceutiques en vrac ainsi que toute la gamme de sachets dessiccants Micro Bag, conçue pour un usage en contact direct à l’intérieur des emballages pharmaceutiques et nutraceutiques. Levosil est certifiée ISO 15378, la norme internationale relative aux matériaux d’emballage primaire destinés aux médicaments. En outre, elle est enregistrée comme producteur MOCA auprès de l’autorité sanitaire locale, garantissant l’utilisation de ses produits au contact direct des médicaments et des aliments.


🇪🇸 Español

Levosil estará presente como expositora en CPHI Milan, que tendrá lugar en Fiera Milano del 6 al 8 de octubre de 2026. Será un placer recibirles en nuestro stand 11K49. Con motivo de la feria, Levosil presentará su gama de sachets desecantes desarrollados específicamente para aplicaciones farmacéuticas. Entre ellos, los sachets para la protección de API farmacéuticos en envases a granel y toda la gama de sobres desecantes Micro Bag, diseñada para su uso en contacto directo dentro del packaging farmacéutico y nutracéutico. Levosil está certificada según la norma ISO 15378, el estándar internacional para materiales de envase primario destinados a medicamentos. Además, opera como productor MOCA registrado ante la autoridad sanitaria local, lo que respalda el uso de sus productos en contacto directo con medicamentos y alimentos.


🇩🇪 Deutsch


Levosil wird als Aussteller auf der CPHI Milan vertreten sein, die vom 6. bis 8. Oktober 2026 auf der Fiera Milano stattfindet. Wir freuen uns, Sie an unserem Stand 11K49 begrüßen zu dürfen. Im Rahmen der Messe wird Levosil seine Reihe von Trockenmittelbeuteln präsentieren, die speziell für pharmazeutische Anwendungen entwickelt wurden. Dazu gehören Beutel zum Schutz pharmazeutischer APIs in Großpackungen sowie die gesamte Micro-Bag-Reihe von Trockenmittelbeuteln, die für den direkten Kontakt im pharmazeutischen und nutraceutischen Verpackungsbereich konzipiert wurde. Levosil ist nach ISO 15378 zertifiziert, dem internationalen Standard für Primärverpackungsmaterialien für Arzneimittel. Darüber hinaus ist das Unternehmen als MOCA-Hersteller bei der örtlichen Gesundheitsbehörde registriert und unterstützt damit den Einsatz seiner Produkte im direkten Kontakt mit Arzneimitteln und Lebensmitteln.


🇷🇴Română

Levosil va fi prezentă ca expozantă la CPHI Milan, care va avea loc la Fiera Milano în perioada 6–8 octombrie 2026. Vă așteptăm cu drag la standul nostru 11K49. Cu ocazia târgului, Levosil va prezenta gama sa de plicuri desicante dezvoltate special pentru aplicații farmaceutice. Printre acestea se numără plicurile pentru protecția API-urilor farmaceutice în ambalare vrac și întreaga gamă de plicuri desicante Micro Bag, concepute pentru utilizare în contact direct în interiorul ambalajelor farmaceutice și nutraceutice. Levosil este certificată ISO 15378, standardul internațional pentru materialele de ambalare primară destinate produselor medicamentoase. În plus, operează ca producător MOCA înregistrat la autoritatea sanitară locală, ceea ce susține utilizarea produselor sale în contact direct cu medicamentele și alimentele.

🇵🇱 Polski


Levosil będzie wystawcą na targach CPHI Milan, które odbędą się w Fiera Milano w dniach 6–8 października 2026 roku. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko 11K49. Z okazji targów Levosil zaprezentuje swoją gamę saszetek osuszających opracowanych specjalnie do zastosowań farmaceutycznych. Wśród nich znajdą się saszetki do ochrony farmaceutycznych API w opakowaniach zbiorczych oraz cała gama saszetek osuszających Micro Bag, zaprojektowana do bezpośredniego kontaktu wewnątrz opakowań farmaceutycznych i nutraceutycznych. Levosil posiada certyfikat ISO 15378, międzynarodowej normy dla materiałów opakowaniowych pierwotnych przeznaczonych dla produktów leczniczych. Ponadto działa jako producent MOCA zarejestrowany w lokalnym ASL, co potwierdza możliwość stosowania naszych produktów w bezpośrednim kontakcie z lekami i żywnością.

🇬🇷 Ελληνικά


Η Levosil θα συμμετάσχει ως εκθέτης στην CPHI Milan, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Fiera Milano από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2026. Θα είναι χαρά μας να σας υποδεχτούμε στο περίπτερό μας 11K49. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Levosil θα παρουσιάσει τη σειρά αποξηραντικών σακουλιών της, που έχει αναπτυχθεί ειδικά για φαρμακευτικές εφαρμογές. Σε αυτά περιλαμβάνονται σακουλάκια για την προστασία φαρμακευτικών API σε χύδην συσκευασία, καθώς και ολόκληρη η σειρά αποξηραντικών φακέλων Micro Bag, σχεδιασμένη για άμεση επαφή μέσα στη φαρμακευτική και nutraceutical συσκευασία. Η Levosil είναι πιστοποιημένη κατά ISO 15378, το διεθνές πρότυπο για υλικά πρωτογενούς συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπλέον, λειτουργεί ως παραγωγός MOCA με καταχώριση στην τοπική υγειονομική αρχή, γεγονός που υποστηρίζει τη χρήση των προϊόντων της σε άμεση επαφή με φάρμακα και τρόφιμα.

Soluzione Disidratante Naturale e Sicura

Il Moisture Grabber è un sacchetto disidratante appositamente studiato per il mercato della pelletteria allo scopo di eliminare i problemi di qualità legati all’eccesso di umidità nel packaging. Evitare la formazione di muffe permette di preservare la qualità del prodotti intatta anche in caso di stoccaggio a lingo temine o trasporto via mare in container. Moisture Grabber è prodotto in Italia, non contiene fungicidi e non emette alcuna sostanza chimica.

Disidratante Naturale

L’argilla disidratante è una Bentonite Calcica che naturalmente adsorbe ed intrappola l’umidità sottraendola all’ambiente in cui è posta. L’argilla usata nel Moisture Grabber è in conformità con le norme tecniche DIN 55473, MIL 3464E, NFH00320.

L’argilla disidratante è identificata dal CAS n° 1302-78-29. L’argilla Disidratante contenuta nel Moisture Grabber è un prodotto minerale naturale di cava, pertanto è esente dall’obbligo di registrazione REACH a norma dell’articolo 2, paragrafo 7 lettera (b) L’argilla oltre ad essere esente dall’obbligo di registrazione, è una sostanza non classificata come pericolosa, priva di sostanze SVHC, o di sostanze con classificazione PBT o vPvB, conseguentemente non è necessario né redigere una valutazione dell’esposizione, né comunicare gli usi lungo la catena di fornitura.

La stampa tipografica viene impressa impiegando inchiostri per la stampa su packaging alimentare impiegando tecnologia tipografica per garantire la massima leggibilità ed un risultato visivo finale tale da permettere l’utilizzo del Moisture Grabber anche in prodotti di alto livello. Le informazioni sul sacchetto sono stampate in Italiano, Inglese, Giapponese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

L’involucro permette di intravedere il disidratante naturale all’interno della bustina pur evitando il rilascio di polvere da parte del disidratante. Il tessuto non tessuto scelto è idoneo all’impiego alimentare ed è omologato Tipo B (basso rilascio di polvere) in base alla norma tecnica DIN 55473.

La quantità di sacchetti disidratanti da utilizzare deve essere valutata a seconda del prodotto da proteggere, del volume e tipo di imballo scelto, e dalla shelf life che si vuole ottenere. Prestare particolare attenzione alla permeabilità al vapore acqueo dell’imballo che verrà impiegato.