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Dimetil Fumarato (DMF)

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I sacchetti disidratanti Levosil non contengono Dimetilfumarato (DMF)

In breve: tutti i disidratanti prodotti da Levosil S.p.A. (sacchetti di gel di silice, argilla, setacci molecolari, carbone attivo, Levodry Gel a base di cloruro di calcio, Micro Bag e sacchetti per container) sono esenti da Dimetilfumarato (DMF) e da qualunque biocida. L’assenza è verificata mediante analisi di laboratorio secondo la Decisione Europea C(2009) 1723 del 17/03/2009.


Cos’è il Dimetilfumarato (DMF)

Il Dimetilfumarato è l’estere metilico dell’acido fumarico (CAS 624-49-7, EINECS 210-849-0). È stato utilizzato come biocida antimuffa nella produzione, stoccaggio e trasporto di mobili, calzature e pelletteria, tipicamente sotto forma di piccoli sacchetti permeabili inseriti dentro il prodotto o nell’imballo.

Il DMF è un sensibilizzante cutaneo molto potente: concentrazioni anche dell’ordine di 1 ppm possono provocare dermatiti allergiche, eczemi estesi, ustioni chimiche e, in alcuni casi, difficoltà respiratorie.


Perché il DMF è vietato in Europa

Tra il 2006 e il 2008 si è verificata in Europa (prima Finlandia, poi Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio) un’epidemia di dermatiti gravi causate da divani e scarpe di importazione — il cosiddetto caso “poison chair” / “toxic sofa”. Le analisi individuarono come responsabile il Dimetilfumarato contenuto in sacchetti antimuffa inseriti nei mobili e negli imballi durante il trasporto marittimo dall’Asia. Il problema è che in questa fase si sono confusi e sacchetti di disidratanti (sali disidratanti) con sacchetti che contenevano, evidentemente qualche supporto sul quale era stato fissato il DMF.

Questo erronea valutazione ha scatenato una “caccia alle streghe” contro i sacchetti disidratanti che, come vedremo, in realtà non hanno nulla a che fare con sostanze tossiche, ma anzi avevano probabilemnete rimosse un po’ dall’ambiete.

In risposta, l’Unione Europea ha adottato:

  • Decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009, in vigore dal 1° maggio 2009, che vieta l’immissione sul mercato UE di prodotti contenenti DMF (soglia: 0,1 mg/kg).
  • Regolamento (UE) 412/2012, che ha inserito il divieto nella voce 61 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH, rendendo la restrizione permanente.
  • Copertura del Regolamento Biocidi (BPR, UE 528/2012): il DMF non è approvato come principio attivo biocida per queste applicazioni.

Da allora l’uso del DMF in articoli di consumo destinati al mercato europeo è vietato.


Perché a volte il DMF veniva trovato nei sacchetti disidratanti

Durante il periodo dell’emergenza, arrivarono in Europa container in cui i mobili o le calzature erano stati protetti con sacchetti di DMF (biocida antimuffa) affiancati o mescolati ai sacchetti disidratanti (gel di silice o argilla). Il DMF, essendo un composto organico volatile (COV) con tensione di vapore significativa, sublima a temperatura ambiente e satura l’atmosfera all’interno del container.

Poiché i disidratanti sono adsorbenti non selettivi, oltre all’umidità hanno inevitabilmente adsorbito anche il DMF presente nell’aria. Quando i sacchetti disidratanti sono stati analizzati al momento dell’apertura dei container, il DMF è stato ritrovato al loro interno.

Questo ha generato un fraintendimento diffuso: si è pensato che fossero i disidratanti a emettere il DMF, mentre in realtà lo avevano assorbito dall’ambiente contaminato da altri sacchetti biocidi. La direzione del trasferimento era esattamente opposta a quella supposta.

Sali Antimuffa: il fatto che erroneamente i sacchetti disidratanti vengano anche chiamati “sali antimuffa” ha creato un ulteriore livello di confusione in un mercato già abbastanza confuso sull’argomento. Per chiarirvi le idee su questo punto abbiamo creato un’informativa ad hoc: Sali o Disidratanti?


Levosil non ha mai utilizzato Dimetilfumarato

Levosil è produttore italiano di disidratanti dal 1964, con stabilimento a Chiusa di San Michele (Torino) e certificazioni ISO 9001 e ISO 15378 (packaging farmaceutico). La nostra posizione è chiara e documentata:

  • Non aggiungiamo DMF né altri fungicidi alle materie prime utilizzate nel nostro processo produttivo.
  • I nostri fornitori dichiarano l’assenza di DMF dalle materie prime (gel di silice, argilla, setacci molecolari, cloruro di calcio, carbone attivo).
  • Abbiamo verificato l’assenza di DMF tramite analisi di laboratorio secondo la Decisione Europea C(2009) 1723.
  • La dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta e viene aggiornata periodicamente.

Non ci sarebbe alcuna ragione tecnica per aggiungere un biocida a un disidratante: il problema dell’umidità si risolve rimuovendo l’umidità stessa, non introducendo veleni.


Come funzionano realmente i disidratanti: adsorbimento, non emissione

Un aspetto fondamentale, spesso frainteso: i disidratanti non emettono gas, sostanze chimiche o vapori nell’ambiente in cui sono collocati. Fanno l’esatto opposto.

I materiali disidratanti utilizzati da Levosil funzionano tutti per adsorbimento fisico o assorbimento chimico dell’acqua:

  • Gel di silice — le molecole d’acqua vengono trattenute nella porosità interna del granulo per forze fisiche (adsorbimento).
  • Argilla attivata (bentonite/montmorillonite) — meccanismo analogo, con affinità per l’acqua a bassa umidità relativa.
  • Setacci molecolari — zeoliti sintetiche con pori calibrati che catturano selettivamente le molecole d’acqua.
  • Cloruro di calcio (Levodry Gel) — assorbe l’umidità per deliquescenza, trasformandosi in soluzione salina trattenuta all’interno del sacchetto.
  • Carbone attivo — trattiene per adsorbimento anche COV e odori.

In tutti i casi, il sacchetto disidratante cattura molecole dall’aria e le trattiene. Non rilascia sostanze. Riduce l’umidità relativa dell’aria confinata e previene condensa, muffe, corrosione e degrado dei prodotti imballati senza bisogno di alcun biocida o additivo chimico.

Un disidratante correttamente dimensionato e utilizzato risolve il problema dell’umidità senza introdurre alcun rischio chimico per le merci, per gli operatori o per il consumatore finale.


FAQ

I sacchetti disidratanti Levosil sono sicuri per prodotti a contatto con la pelle o con alimenti?

Sì. Le nostre linee produttive includono sacchetti conformi ai requisiti per uso farmaceutico (ISO 15378) e per contatto indiretto con alimenti. Sono esenti da DMF, biocidi, fungicidi, allergeni dell’Allegato II Reg. 1169/2011, OGM, PFAS, ftalati e sostanze SVHC del REACH.

Posso ricevere una dichiarazione scritta di assenza di DMF?

Sì. Levosil rilascia su richiesta la Dichiarazione di conformità alla Decisione Europea C(2009) 1723 e al Regolamento Biocidi (UE) 528/2012, che attesta l’assenza di Dimetilfumarato in tutti i dispositivi e materiali disidratanti forniti.

Se un sacchetto disidratante Levosil viene messo in un ambiente già contaminato da DMF, cosa succede?

Il sacchetto, essendo un adsorbente non selettivo, può catturare parte del DMF presente nell’atmosfera insieme al vapore acqueo. Per questo motivo Levosil declina responsabilità quando i propri prodotti vengono impiegati a contatto con materiali già trattati con DMF o altri fungicidi da terzi.

Il DMF (Dimetilfumarato) è la stessa cosa del DMF (Dimetilformammide)?

No. Sono due sostanze chimiche diverse, spesso confuse per l’omonimia dell’acronimo. Dimetilfumarato = biocida vietato in UE. Dimetilformammide = solvente industriale, non vietato ma soggetto a limiti di esposizione professionale.


Riferimenti normativi e fonti istituzionali

Per approfondire il quadro normativo e la storia del divieto europeo sul Dimetilfumarato:

Normativa europea

  • Decisione della Commissione 2009/251/CE del 17 marzo 2009 — che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi sul mercato prodotti contenenti il biocida Dimetilfumarato. eur-lex.europa.eu — 32009D0251
  • Regolamento (UE) n. 412/2012 del 15 maggio 2012 — che aggiunge la voce 61 all’Allegato XVII del REACH, rendendo permanente il divieto di DMF in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg. eur-lex.europa.eu — 32012R0412
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. eur-lex.europa.eu — 32006R1907
  • Regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi (BPR) — quadro europeo sull’immissione sul mercato e uso dei biocidi. eur-lex.europa.eu — 32012R0528
  • Comunicato stampa Commissione Europea IP/09/190 — annuncio del divieto UE del DMF nei prodotti di consumo (gennaio 2009). ec.europa.eu — press corner

Agenzie europee

Autorità italiane


Puoi contattarci adesso per maggiori informazioni: 0039 011 96 43 430 — info@levosil.com

I sacchetti disidratanti e il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR): una normativa ancora aperta a interpretazione

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è una normativa molto ampia, che nasce per regolare la gestione degli imballaggi nel loro complesso. Proprio per questa ampiezza, lascia inevitabilmente margini interpretativi su prodotti di nicchia che rappresentano una parte infinitesimale sul volume degli imballaggi presenti sul mercato. Tra questi figurano i sacchetti disidratanti (comunemente ricercati su internet come “sali disidratanti” o “sali antimuffa”).

I sacchetti disidratanti non sono imballaggi nel senso tradizionale del termine. A oggi, inoltre, non esiste una filiera di riciclo dedicata ai disidratanti (non giustificata dai quantitativi in gioco) né un sistema di etichettatura ecologica pensato per questi prodotti. Questi elementi portano a ritenere che i sacchetti disidratanti possano restare fuori dall’ambito di applicazione del PPWR.

Per avere un quadro definitivo, Levosil ha richiesto un parere diretto alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. In attesa di una risposta ufficiale, la posizione attuale è la seguente: i sacchetti disidratanti non sarebbero soggetti al PPWR. Restano comunque già conformi alla parte del regolamento attualmente in vigore, in particolare alle prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5.

Cosa prevede in generale il Regolamento (UE) 2025/40

Il PPWR è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Si applica in via generale ma non integrale dal 12 agosto 2026 e sostituisce la direttiva 94/62/CE. Lo scopo principale del Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) è ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio promuovendo un’economia circolare.

La linea Levodry (cloruro di calcio) seguirebbe in ogni caso regole diverse a fine vita: il rifiuto esausto rientra nella disciplina generale dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE), non nelle filiere dei rifiuti di imballaggio. Il sacchetto Levodry rispetta comunque le prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5, applicabili indipendentemente dall’esito della classificazione.

Quando il sacchetto disidratante NON è imballaggio

Se il sacchetto è inserito stabilmente all’interno di un prodotto come sua parte integrante per tutto il ciclo di vita — ad esempio alloggiato in modo permanente in un’apparecchiatura o in una lampada — non è considerato imballaggio (art. 3, punto 1, lettera a, e considerando 13). In questa configurazione il PPWR non si applica in alcun caso.

Le scadenze principali del PPWR

  • 11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento.
  • 12 agosto 2026: applicazione generale; limiti PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti (art. 5, par. 5).
  • 1° gennaio 2028: adozione degli atti delegati su criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di riciclabilità.
  • 12 agosto 2028: etichettatura armonizzata sulla composizione dei materiali.
  • 1° gennaio 2030: obbligo di riciclabilità in classe A, B o C; contenuto minimo riciclato nelle parti di plastica; riduzione al minimo di peso e volume.

Levosil è già conforme all’articolo 5 del PPWR

A prescindere dall’esito della classificazione, Levosil conferma la conformità di tutti i propri sacchetti disidratanti alle prescrizioni sulle sostanze dell’articolo 5:

  • la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente è inferiore a 100 mg/kg (100 ppm);
  • tutti i prodotti sono privi di PFAS: i limiti applicabili dal 12 agosto 2026 sono già rispettati per tutte le applicazioni;
  • tutti i prodotti non contengono bisfenolo A (BPA);
  • Levosil non impiega gel di silice con indicatore al cloruro di cobalto.

Il dimensionamento dei sacchetti Levosil è inoltre ottimizzato secondo le norme DIN 55473 e DIN 55474: la quantità di disidratante è calcolata sul fabbisogno effettivo di adsorbimento, senza eccedenze — un approccio comunque coerente con il principio di riduzione al minimo dell’imballaggio (art. 10).

Puoi contattarci adesso per maggiori informazioni: 0039011 96 43 430

info@levosil.com

Reach e disidratanti

Levosil

Levosil è conforme al regolamento REACH fin dalla sua entrata in vigore nel 2007, gestendo registrazione, tracciabilità e documentazione dei propri disidratanti secondo i requisiti europei.


Cos’è il regolamento REACH

Il REACH (CE 1907/2006) regola l’uso delle sostanze chimiche nell’Unione Europea.
È operativo dal 2007 e impone la registrazione presso ECHA delle sostanze prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all’anno.


Disidratanti e normativa REACH

I disidratanti utilizzati nel packaging – tra cui silica gel, cloruro di calcio e setacci molecolari – rientrano nell’ambito REACH.

In concreto:

  • la registrazione è richiesta oltre 1 tonnellata/anno
  • devono essere disponibili dati di sicurezza e tracciabilità

Un’eccezione riguarda:

  • argilla naturale non modificata chimicamente, esentata (Annex V – Entry 7)

Rischi in caso di non conformità

La non conformità REACH ha impatti lungo tutta la filiera.

Per produttori e importatori:

  • blocco delle merci alle dogane
  • ritiro dal mercato
  • sanzioni economiche (definite a livello nazionale)
  • responsabilità legali e danni reputazionali

Per gli utilizzatori:

  • presenza di prodotti non conformi nel mercato UE
  • criticità nella tracciabilità
  • possibili responsabilità nella catena di fornitura

Stato REACH dei principali disidratanti

DisidratanteStato REACHObbligo
Silica gelSoggetto a registrazioneSì, oltre soglia
Cloruro di calcioSoggetto a registrazioneSì, oltre soglia
Setaccio molecolareSoggetto a registrazioneSì, oltre soglia
Argilla naturaleEsentata (se non modificata)No